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Acustica ambientale · raccolta normativa

Le fonti collegate alla legge quadro sull'inquinamento acustico, in ordine di emanazione.

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Introduzione

In questa sezione di Auxilium viene riportata una trascrizione delle norme in ambito acustica ambientale, in ordine di emanazione. Non si esclude la possibilità che ci siano errori. Clicca il nome di una norma per aprirla dal primo articolo, o la freccia per spacchettarne gli articoli; la ricerca in alto trova qualunque parola anche nel testo.

Come leggere l'elenco

Il pallino accanto a ogni norma ne indica il rango nella gerarchia delle fonti, dall'alto verso il basso:

  • Costituzione — fonte di rango costituzionale, al vertice della gerarchia (qui l'art. 117, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni).Chi la fa: l'Assemblea Costituente; si modifica solo con legge costituzionale del Parlamento, a procedura aggravata.
  • Legge quadro — la L. 447/1995, perno della materia: fissa principi, definizioni e competenze e rinvia agli atti attuativi. È una legge ordinaria, evidenziata perché è il centro di tutta la raccolta.Chi la fa: il Parlamento (legge ordinaria).
  • Fonti primarie — leggi ordinarie, decreti legislativi e decreti-legge: atti con forza di legge, allo stesso rango della legge quadro.Chi le fa: le leggi le approva il Parlamento; i decreti legislativi e i decreti-legge li emana il Governo (su delega del Parlamento o per urgenza, con successiva conversione in legge).
  • Regolamenti attuativi — DPCM e DPR che danno attuazione alla legge: limiti, tecniche di misura e regolamenti di settore (rumore stradale, ferroviario, aeroportuale). Fonti di rango secondario, subordinate alla legge.Chi li fa: il Governo, nella potestà regolamentare dell'esecutivo — il Presidente del Consiglio (DPCM), il Presidente della Repubblica (DPR), i singoli Ministri (DM).
  • Norme tecniche UNI — standard tecnici volontari: non sono fonti dello Stato, diventano cogenti solo quando una legge o un decreto le richiama (qui i CAM edilizia). Il testo è soggetto a diritto d'autore: non è riproducibile, si consulta o si acquista sul sito UNI.Chi le fa: l'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), su base consensuale tra le parti interessate.

Le voci in grigio nell'elenco sono norme già individuate ma non ancora trascritte: compaiono come riferimento, senza il testo.

Art. 1

Finalità della legge

1.

La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2.

I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2

Definizioni

1.

Ai fini della presente legge si intende per:

a)

inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b)

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c)

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; gli impianti eolici; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d)

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis)

sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e)

valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f)

valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g)

valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

h)

valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

h-bis)

valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

2.

I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) , h) e h-bis) , sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

3.

I valori limite di immissione sono distinti in:

a)

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b)

valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4.

Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

5.

I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a)

le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b)

le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c)

gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d)

i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e)

la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6.

Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42.

7.

La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.

8.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42.

9.

I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

Art. 3

Competenze dello Stato

1.

Sono di competenza dello Stato:

a)

la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b)

il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c)

la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d)

il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e)

la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo; (3)

f)

l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g)

la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h)

la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i)

l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l)

la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m)

la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1)

ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2)

ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3)

alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4)

ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

m-bis)

la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;

n)

la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2.

I decreti di cui al comma 1, lettera a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.

I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi

o di modifiche normative.

4.

I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.

Art. 4

Competenze delle regioni

1.

Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:

a)

i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

b)

i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;

c)

modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

d)

fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e)

le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

f)

i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

g)

le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

h)

le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i)

l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

l)

i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

m)

i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2.

Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

Art. 5

Competenze delle province

1.

Sono di competenza delle province:

a)

le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b)

le funzioni ad esse assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;

c)

le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

Art. 6

Competenze dei comuni

1.

Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a)

la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b)

il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c)

l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

d)

il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e)

l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

f)

la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

g)

i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

h)

l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

2.

Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3.

I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 7

Piani di risanamento acustico

1.

Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2.

I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a)

l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b)

l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c)

l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d)

la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e)

le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3.

In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4.

Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5.

Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.

5-bis.

In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.

Art. 8

Disposizioni in materia di impatto acustico

1.

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2.

Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a)

aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b)

strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c)

discoteche;

d)

circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e)

impianti sportivi e ricreativi;

f)

ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2-bis.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.

3.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a)

scuole e asili nido;

b)

ospedali;

c)

case di cura e di riposo;

d)

parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e)

nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-bis.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42.

4.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5.

La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 FEBBRAIO 2017, N. 42.

Art. 9

Ordinanze contingibili ed urgenti

1.

Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2.

Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

Art. 10

Sanzioni amministrative

1.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2.

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3.

La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

4.

Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

4-bis.

La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

5.

In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

5-bis.

L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

5-ter.

In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 11

Regolamenti di esecuzione

1.

Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.

1-bis.

Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2.

I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione..

3.

La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 12

Messaggi pubblicitari

1.

All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi".

2.

La disposizione di cui al comma 1 si applica dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 13

Contributi agli enti locali

1.

Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2.

Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1 del presente articolo, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

Art. 14

Controlli

1.

Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2.

Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a)

delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b)

della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c)

della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d)

della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

d-bis)

dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.

3.

Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.

Art. 15

Regime transitorio

1.

Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui agli articoli 2, comma 2, e 6, comma 2.

2.

Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge. Nel piano di risanamento dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge.

3.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

4.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991.

Art. 16

Abrogazione di norme

1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 17

Entrata in vigore

1.

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: DINI

Premessa

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

DPCM 14 novembre 1997 — G.U. Serie generale n. 280 del 1/12/1997. Trascrizione integrale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno; visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 20 marzo 1997; considerata la necessità di armonizzare i provvedimenti in materia di limitazione delle emissioni sonore alle indicazioni fornite dall'Unione europea; sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2.

I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2

Valori limite di emissione

1.

I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2.

I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3.

I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4.

I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3

Valori limite assoluti di immissione

1.

I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.

2.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3.

All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4

Valori limite differenziali di immissione

1.

I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella A allegata al presente decreto.

2.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a)

se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b)

se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5

Infrastrutture dei trasporti

1.

I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6

Valori di attenzione

1.

I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a)

se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b)

se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3.

I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7

Valori di qualità

1.

I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella D allegata al presente decreto.

Art. 8

Norme transitorie

1.

In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

2.

Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 9

Abrogazioni

1.

Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 14 novembre 1997 — Il Presidente del Consiglio dei Ministri PRODI; p. il Ministro dell'ambiente CALZOLAIO; il Ministro della sanità BINDI.

Allegato · Tab. A

Classificazione del territorio comunale (art. 1)

Classe I — aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II — aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
Classe III — aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV — aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V — aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI — aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Allegato · Tab. A–D

Classi e valori limite — Leq in dB(A)

Tabella A — classi di destinazione d'uso del territorio
ClasseDestinazione d'uso
Iaree particolarmente protette
IIaree prevalentemente residenziali
IIIaree di tipo misto
IVaree di intensa attività umana
Varee prevalentemente industriali
VIaree esclusivamente industriali
Tabella B — valori limite di emissione (art. 2)
ClasseDiurno 06–22Notturno 22–06
I — particolarmente protette4535
II — prevalentemente residenziali5040
III — di tipo misto5545
IV — intensa attività umana6050
V — prevalentemente industriali6555
VI — esclusivamente industriali6565
Tabella C — valori limite assoluti di immissione (art. 3)
ClasseDiurno 06–22Notturno 22–06
I5040
II5545
III6050
IV6555
V7060
VI7070
Tabella D — valori di qualità (art. 7)
ClasseDiurno 06–22Notturno 22–06
I4737
II5242
III5747
IV6252
V6757
VI7070
Premessa

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

D.M. Ambiente 16 marzo 1998 — G.U. Serie generale n. 76 del 1/4/1998. Trascrizione integrale.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Visto l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 26 ottobre 1995, n. 447; visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991; considerata la necessità di armonizzare le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto; decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3 comma 1 lettera c) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2.

Per quanto non indicato nell'allegato «A» del presente decreto di cui costituisce parte integrante, si fa riferimento alle definizioni di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2

Strumentazione di misura

1.

Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 ed una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2.

I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995. I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

3.

La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0,5 dB. In caso di utilizzo di un sistema di registrazione e di riproduzione, i segnali di calibrazione devono essere registrati.

4.

Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

5.

Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Art. 3

Modalità di misura del rumore

1.

I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono indicati nell'allegato B al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

2.

I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono indicati nell'allegato C al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

3.

Le modalità di presentazione dei risultati delle misure sono riportati nell'allegato D al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 16 marzo 1998 — p. il Ministro dell'ambiente CALZOLAIO; p. il Ministro della sanità BETTONI BRANDANI; il Ministro dei lavori pubblici COSTA; p. il Ministro dei trasporti e della navigazione ALBERTINI; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BERSANI.

Allegato A

Definizioni

1. Sorgente specifica
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (TL)
Rappresenta un insieme sufficientemente ampio di TR all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di TL è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità a lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (TR)
Rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (TO)
È un periodo di tempo compreso in TR nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (TM)
All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (TM) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata «A»: LAS, LAF, LAI
Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata «A» LPA secondo le costanti di tempo «slow», «fast», «impulse».
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora: LASmax, LAFmax, LAImax
Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva «A» e le costanti di tempo «slow», «fast», «impulse».
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A»
Valore del livello di pressione sonora ponderata «A» di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo: LAeq,T = 10·log[1/(t₂−t₁)·∫0TA(t)/p₀² dt] dB(A), dove LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo che inizia all'istante t₁ e termina all'istante t₂; pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa); p₀ = 20 microPa è la pressione sonora di riferimento.
9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo al tempo a lungo termine TL (LAeq,TL)
Può essere riferito: a) al valore medio su tutto il periodo, con riferimento al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo a tutto il tempo TL, espresso dalla relazione LAeq,TL = 10·log[(1/N)·Σi=1N 100,1·(LAeq,TR)i] dB(A), essendo N i tempi di riferimento considerati; b) al singolo intervallo orario nei TR. In questo caso si individua un TM di 1 ora all'interno del TO nel quale si svolge il fenomeno in esame. (LAeq,TL) rappresenta il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» risultante dalla somma degli M tempi di misura TM, espresso dalla relazione LAeq,TL = 10·log[(1/M)·Σi=1M 100,1·(LAeq,TR)i] dB(A), dove i è il singolo intervallo di 1 ora nell'i-esimo TR. È il livello che si confronta con i limiti di attenzione.
10. Livello sonoro di un singolo evento LAE (SEL)
È dato dalla formula SEL = LAE = 10·log[(1/t₀)·∫t₁t₂A(t)/p₀² dt] dB(A), dove t₂−t₁ è un intervallo di tempo sufficientemente lungo da comprendere l'evento; t₀ è la durata di riferimento (1 s).
11. Livello di rumore ambientale (LA)
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione: 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM; 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.
12. Livello di rumore residuo (LR)
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
13. Livello differenziale di rumore (LD)
Differenza tra livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): LD = (LA − LR).
14. Livello di emissione
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A», dovuto alla sorgente specifica. È il livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (Ki)
È la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: per la presenza di componenti impulsive KI = 3 dB; per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB; per la presenza di componenti in bassa frequenza KB = 3 dB. I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
16. Presenza di rumore a tempo parziale
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A) deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) deve essere diminuito di 5 dB(A). [Così nel testo; cfr. l'analogo punto 8 dell'allegato B al DPCM 1/3/1991: «compreso tra 1 h e 15 minuti».]
17. Livello di rumore corretto (LC)
È definito dalla relazione LC = LA + KI + KT + KB.
Allegato B

Norme tecniche per l'esecuzione delle misure

1.

Generalità. Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte le informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura. I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2.

La misura dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A» nel periodo di riferimento (LAeq,TR), con TR = Σi=1n (T₀)i, può essere eseguita: a) per integrazione continua — il valore di LAeq,TR viene ottenuto misurando il rumore ambientale durante l'intero periodo di riferimento, con l'esclusione eventuale degli intervalli in cui si verificano condizioni anomale non rappresentative dell'area in esame; b) con tecnica di campionamento — il valore LAeq,TR viene calcolato come media dei valori del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» relativo agli intervalli del tempo di osservazione (T₀)i. Il valore di LAeq,TR è dato dalla relazione LAeq,TR = 10·log[(1/TR)·Σi=1n (T₀)i·100,1·LAeq,(T0)i] dB(A).

3.

La metodologia di misura rileva valori di (LAeq,TR) rappresentativi del rumore ambientale nel periodo di riferimento, della zona in esame, della tipologia della sorgente e della propagazione dell'emissione sonora. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB.

4.

Il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore; nel caso in cui la sorgente non sia localizzabile o siano presenti più sorgenti deve essere usato un microfono per incidenza casuale. Il microfono deve essere montato su apposito sostegno e collegato al fonometro con cavo di lunghezza tale da consentire agli operatori di porsi alla distanza non inferiore a 3 m dal microfono stesso.

5.

Misure all'interno di ambienti abitativi. Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superfici riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

6.

Misure in esterno. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

7.

Le misurazioni devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, di nebbia e/o neve; la velocità del vento deve essere non superiore a 5 m/s. Il microfono deve essere comunque munito di cuffia antivento. La catena di misura deve essere compatibile con le condizioni meteorologiche del periodo in cui si effettuano le misurazioni e comunque in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.

8.

Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento. Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli LAImax e LASmax per un tempo di misura adeguato. Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

9.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo. Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti: l'evento è ripetitivo; la differenza tra LAImax ed LASmax è superiore a 6 dB; la durata dell'evento a −10 dB dal valore LAFmax è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello LAF effettuata durante il tempo di misura LM. LAeq,TR viene incrementato di un fattore correttivo KI così come definito al punto 15 dell'allegato A.

10.

Riconoscimento di componenti tonali di rumore. Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz. Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione KT come definito al punto 15 dell'allegato A, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la ISO 266:1987.

11.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza.

12.

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rivela la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo KT nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 200 Hz, si applica anche la correzione KB così come definita al punto 15 dell'allegato A, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Allegato C

Metodologia di misura del rumore ferroviario e stradale

1.

Metodologia di misura del rumore ferroviario. Le misure devono essere eseguite in condizioni di normale circolazione del traffico ferroviario e nelle condizioni meteorologiche di cui al punto 7 dell'allegato B. Il microfono, dotato di una cuffia antivento ed orientato verso la sorgente di rumore, deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli sonori più elevati e ad una quota da terra pari a 4 m. Il misuratore di livello sonoro deve essere predisposto per l'acquisizione dei livelli di pressione sonora con costante di tempo «Fast» e consentire la determinazione dell'orario di inizio, del valore del livello di esposizione sonora LAE e del profilo temporale LAF(t) dei singoli transiti dei convogli. Per una corretta determinazione dei livelli di esposizione, occorre che i valori di LAFmax siano almeno 10 dB(A) superiori al livello sonoro residuo. Il tempo di misura TM deve essere non inferiore a 24 h. La determinazione dei valori LAeq,TR deve essere effettuata in base alla relazione LAeq,TR = 10·log Σi=1n 100,1·(LAE)i − k, dove: TR è il periodo di riferimento diurno o notturno; n è il numero di transiti avvenuti nel periodo TR; k = 47,6 dB(A) nel periodo diurno (06-22) e k = 44,6 dB(A) nel periodo notturno (22-06). Sulla base dell'orario in cui si è verificato l'evento e dall'esame dei profili temporali devono essere individuati gli eventi sonori non attribuibili al transito dei treni oppure caratterizzati da fenomeni accidentali. I valori di LAE corrispondenti a transiti di convogli ferroviari invalidati da eventi eccezionali devono essere sostituiti dal valore medio aritmetico di LAE calcolato su tutti i restanti transiti. Ai fini della validità del valore di LAeq,TR il numero di transiti di convogli ferroviari invalidati da altri fenomeni rumorosi, non deve superare il 10% del numero di transiti n. Qualora il rumore residuo non consenta la corretta determinazione dei valori di LAE nel punto di misurazione, ovvero se il numero di transiti invalidati è superiore al 10% del numero totale n, si deve applicare una metodologia basata sulla misurazione in un punto di riferimento PR posto in prossimità dell'infrastruttura ferroviaria e in condizioni di campo sonoro libero. Nel punto PR le misurazioni devono avvenire su un tempo TM non inferiore a 24 h ed i valori di LAE misurati in PR devono essere correlati ai corrispondenti valori misurati nel punto di ricezione per almeno 10 transiti per ognuno dei binari presenti. Per ciascun binario sarà determinata la media aritmetica delle differenze dei valori LAE misurati in PR e nel punto di ricezione. Tale valore medio, per ottenere il corrispondente valore nel punto di ricezione, deve essere sottratto al valore LAeq,TR determinato nel punto PR. Il livello equivalente continuo complessivo nel punto di ricezione si determina mediante la relazione LAeq,TR = 10·log[(1/TR)·Σk=1n 100,1·(LAeq,TR)k] dB(A), essendo m il numero dei binari.

2.

Metodologia di misura del rumore stradale. Essendo il traffico stradale un fenomeno avente carattere di casualità o pseudocasualità, il monitoraggio del rumore da esso prodotto deve essere eseguito per un tempo di misura non inferiore ad una settimana. In tale periodo deve essere rilevato il livello continuo equivalente ponderato «A» per ogni ora su tutto l'arco delle ventiquattro ore: dai singoli dati di livello continuo orario equivalente ponderato «A» ottenuti si calcola: a) per ogni giorno della settimana i livelli equivalenti diurni e notturni; b) i valori medi settimanali diurni e notturni. Il microfono deve essere posto ad una distanza di 1 m dalle facciate di edifici esposti ai livelli di rumore più elevati e la quota da terra del punto di misura deve essere pari a 4 m. In assenza di edifici il microfono deve essere posto in corrispondenza della posizione occupata dai recettori sensibili. I valori di cui al punto b) devono essere confrontati con i livelli massimi di immissione stabiliti con il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Allegato D

Presentazione dei risultati

1.

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto contenente almeno:

a)

data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;

b)

tempo di riferimento, di osservazione e di misura;

c)

catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, e del certificato di verifica della taratura;

d)

i livelli di rumore rilevati;

e)

classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;

f)

le conclusioni;

g)

modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;

h)

elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;

i)

identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Premessa

Limiti massimi di esposizione al rumore

DPCM 1 marzo 1991 — G.U. n. 57 dell'8 marzo 1991. Trascrizione integrale; le parti barrate sono abolite o superate, con l'indicazione della disciplina che le sostituisce.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Visto l'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il quale prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione di limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; considerata l'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore validi su tutto il territorio nazionale, quali misure immediate ed urgenti di salvaguardia della qualità ambientale e della esposizione umana al rumore, in attesa dell'approvazione di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, che fissi i limiti adeguati al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede di prima applicazione del presente decreto; su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità; decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto stabilisce in attuazione dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

comma abolito dall'art. 9 del DPCM 14/11/1997: i valori limite delle sorgenti sonore sono ora quelli del DPCM 14/11/1997

2.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto sono dettate, nell'allegato A, apposite definizioni tecniche e sono altresì determinate, nell'allegato B, le tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.

3.

Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività industriali o artigianali senza diffusione di rumore nell'ambiente esterno.

comma abolito dall'art. 9 del DPCM 14/11/1997

4.

Dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono altresì escluse le aree e le attività aeroportuali che verranno regolamentate con altro decreto. Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente USL.

Art. 2

Limiti e criterio differenziale

1.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1. I limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio, sono indicati nella tabella 2.

2.

Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

3.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo che attualmente operano nelle predette zone debbono adeguarsi al sopra specificato livello differenziale entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto ed hanno la possibilità di avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali.

Art. 3

Piani di risanamento delle imprese

1.

Ai fini di un graduale adeguamento delle situazioni esistenti ai limiti fissati nel presente decreto, le imprese interessate possono, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, presentare alla competente regione un piano di risanamento con l'indicazione delle modalità di adeguamento e del tempo a tal fine necessario, che non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Tale piano deve essere esaminato dalla regione, che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il comune e la USL competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Decorso il predetto termine di sei mesi il piano s'intende approvato a tutti gli effetti.

comma superato: la disciplina dei piani di risanamento è ora quella della legge n. 447/1995 (art. 7)

2.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati nel presente decreto entro il termine previsto dal precedente comma per la presentazione del piano stesso.

Art. 4

Direttive regionali e piani

1.

Al fine di consentire l'adeguamento ai limiti di zona previsti dal presente decreto, le regioni provvedono entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso ad emanare direttive per la predisposizione da parte dei comuni di piani di risanamento.

2.

I piani devono contenere:

a)

l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;

b)

i soggetti a cui compete l'intervento;

c)

le modalità ed i tempi per il risanamento ambientale;

d)

la stima degli oneri finanziari ed i mezzi necessari;

e)

le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3.

La regione, in base alle proposte pervenutele e secondo la disponibilità finanziaria assegnatale dallo Stato, predispone un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico in esecuzione del quale vengono adottati dai comuni i singoli piani di risanamento.

Art. 5

Documentazione di previsione d'impatto

1.

La domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

comma superato: la disposizione è confluita e ampliata nell'art. 8 della legge n. 447/1995

Art. 6

Limiti in assenza di zonizzazione (regime transitorio)

1.

In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:

Limiti di accettabilità — Leq(A), art. 6 c. 1
ZonizzazioneLimite diurnoLimite notturno
Tutto il territorio nazionale7060
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)6555
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)6050
Zona esclusivamente industriale7070

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

2.

Per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): 5 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) per il Leq(A) durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del fenomeno acustico negli ambienti abitativi.

3.

Le imprese possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 3.

Art. 7

Allegati e tabelle

1.

Gli allegati A e B e le tabelle 1 e 2 sono parte integrante del presente decreto.

Allegato A

Definizioni

1. Ambiente abitativo
Ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane: vengono esclusi gli ambienti di lavoro salvo quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorativa.
2. Rumore
Qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
3. Livello di rumore residuo - Lr
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.
4. Livello di rumore ambientale - La
È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto 3) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.
5. Sorgente sonora
Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.
6. Sorgente specifica
Sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.
7. Livello di pressione sonora
Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente: Lp = 10·log(p/p₀)² dB, dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p₀ è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A»
È il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente: Leq(A),T = 10·log[(1/T)·∫₀ᵀ p²A(t)/p₀² dt] dB(A), dove pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p₀ è il valore della pressione sonora di riferimento già citato al punto 7; T è l'intervallo di tempo di integrazione; Leq(A),T esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.
9. Livello differenziale del rumore
Differenza tra il livello Leq(A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
10. Rumore con componenti impulsive
Emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.
11. Tempo di riferimento - Tr
È il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
12. Rumori con componenti tonali
Emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.
13. Tempo di osservazione - To
È un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.
14. Tempo di misura - Tm
È il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.
Allegato B

Strumentazione e modalità di misura del rumore

1.

Strumentazione. Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente. Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo «slow» ed «impulse» ed alla analisi per bande di terzo d'ottava.

2.

Calibrazione del fonometro. Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al massimo di ± 0,5 dB.

3.

Rilevamento del livello di rumore. Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a metri 1,20-1,50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura deve essere arrotondata a 0,5 dB. Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

3.1.

Per misure in esterno. Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla perimetrazione esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti devono essere effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.2.

Per misure all'interno di ambienti abitativi. Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo (definito nell'allegato A al punto 3). La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi accettabile. Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono comunque essere considerati accettabili ai fini dell'applicabilità del criterio del limite massimo differenziale, restando comunque valida l'applicabilità del criterio stesso per livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.

4.

Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore. Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con costante di tempo «slow» ed «impulse». Qualora la differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

5.

Riconoscimento di componenti tonali nel rumore. Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande adiacenti nel rumore, in tal caso il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).

6.

Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore. Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del rumore misurato in Leq(A) dev'essere maggiorato di 6 dB(A).

7.

Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo. Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle stesse nel rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.

8.

Presenza di rumore a tempo parziale. Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno (come definito al punto 11 dell'allegato A), si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in Leq(A), dev'essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq(A) dev'essere diminuito di 5 dB(A). Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

9.

Presentazione dei risultati. I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

a)

data, luogo ed ora del rilevamento;

b)

tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato A;

c)

strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;

d)

valori in Leq(A) rilevati del rumore residuo, all'interno degli ambienti confinanti, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive e/o tonali;

e)

valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale, eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o di rumore a tempo parziale, all'interno degli ambienti confinanti;

f)

differenza rilevata fra Leq(A) del rumore ambientale e Leq(A) del rumore residuo;

g)

limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);

h)

valori in Leq(A) rilevati del rumore ambientale rilevato in esterno, eventualmente corretto come indicato nel punto e);

i)

classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;

l)

giudizio conclusivo.

Tabella 1

Classi di destinazione d'uso del territorio

Classe I — Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione; aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II — Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III — Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
Classe IV — Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
Classe V — Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
Classe VI — Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
Tabella 2

Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento

Tabella 2 — limiti massimi [Leq in dB(A)], tempi di riferimento diurno e notturno
Classi di destinazione d'uso del territorioDiurnoNotturno
I — Aree particolarmente protette5040
II — Aree prevalentemente residenziali5545
III — Aree di tipo misto6050
IV — Aree di intensa attività umana6555
V — Aree prevalentemente industriali7060
VI — Aree esclusivamente industriali7070
Premessa

Contenimento e prevenzione del rumore da traffico veicolare

DPR 30 marzo 2004, n. 142 — G.U. Serie generale n. 127 del 1° giugno 2004; in vigore dal 16 giugno 2004.

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; visto il DPCM 14 novembre 1997 sui valori limite delle sorgenti sonore; visto il DM 16 marzo 1998 sulle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico; visto il DM 29 novembre 2000 sui piani di contenimento e abbattimento del rumore; acquisito il parere della Conferenza unificata e udito il parere del Consiglio di Stato, emana il seguente regolamento.

Art. 1

Definizioni

1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a)

infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b)

infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)

infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

d)

ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e)

affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f)

confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato decreto legislativo n. 285 del 1992;

g)

sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

h)

variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i)

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

l)

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

m)

centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo l'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

n)

fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Art. 2

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

2.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

A.

autostrade;

B.

strade extraurbane principali;

C.

strade extraurbane secondarie;

D.

strade urbane di scorrimento;

E.

strade urbane di quartiere;

F.

strade locali.

3.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a)

alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

b)

alle infrastrutture di nuova realizzazione.

4.

Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997.

5.

I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal DM 16 marzo 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Art. 3

Fascia di pertinenza acustica

1.

Per le infrastrutture stradali di tipo A., B., C., D., E. ed F., le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

2.

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

3.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

Art. 4

Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione

1.

Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

2.

Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

3.

Le infrastrutture di cui al comma 1 rispettano i valori limite di immissione fissati dalla tabella 1 dell'allegato 1.

Art. 5

Limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti

1.

Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), per le quali si applicano i valori fissati dalla tabella 2 dell'allegato 1.

2.

I valori limite di immissione di cui al comma 1 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento di cui al DM 29 novembre 2000, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali valori limite si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

3.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 6

Interventi per il rispetto dei limiti

1.

Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, il rispetto dei valori riportati dall'allegato 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza acustica, il rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del DPCM 14 novembre 1997, è verificato in facciata degli edifici ad 1 metro dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei ricettori.

2.

Qualora i valori limite per le infrastrutture di cui al comma 1, ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza stabiliti nella tabella C del citato DPCM 14 novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a)

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b)

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;

c)

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

3.

I valori di cui al comma 2 sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4.

Per i ricettori inclusi nella fascia di pertinenza acustica di cui all'articolo 3, devono essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Art. 7

Interventi diretti sul ricettore

1.

Per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, gli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, sono attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 8

Interventi di risanamento acustico a carico del titolare

1.

In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2.

In caso di infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) ed h), gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

Art. 9

Verifica dei limiti di emissione degli autoveicoli

1.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli autoveicoli sono sottoposti a verifica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici.

Art. 10

Monitoraggio

1.

I sistemi di monitoraggio per il rilevamento dell'inquinamento da rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture stradali devono essere realizzati in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2.

Per i sistemi di cui al comma 1, i gestori provvederanno sulla base dei compiti istituzionali avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 11

Disposizioni finali

1.

Ai fini della valutazione degli interventi di risanamento di cui all'allegato 1 del DM 29 novembre 2000, sono da considerare anche gli interventi di risanamento acustico effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.

Sono fatte salve le prescrizioni inserite nei provvedimenti di approvazione di progetti definitivi, qualora più restrittive dei limiti previsti, antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato 1 · Tabella 1

Strade di nuova realizzazione — limiti di immissione Leq in dB(A)

Tabella 1 (Allegato 1, art. 3 c. 1) — strade di nuova realizzazione
Tipo di stradaSottotipo a fini acusticiFascia di pertinenza (m)Scuole*, ospedali, case di cura e di riposoAltri ricettori
DiurnoNotturnoDiurnoNotturno
A — autostrada25050406555
B — extraurbana principale25050406555
C — extraurbana secondariaC125050406555
C215050406555
D — urbana di scorrimento10050406555
E — urbana di quartiere30definiti dai Comuni (vedi nota)
F — locale30definiti dai Comuni (vedi nota)
Allegato 1 · Tabella 2

Strade esistenti e assimilabili — limiti di immissione Leq in dB(A)

Tabella 2 (Allegato 1) — strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)
Tipo di stradaSottotipo a fini acusticiFascia di pertinenza (m)Scuole*, ospedali, case di cura e di riposoAltri ricettori
DiurnoNotturnoDiurnoNotturno
A — autostrada100 (fascia A)50407060
150 (fascia B)50406555
B — extraurbana principale100 (fascia A)50407060
150 (fascia B)50406555
C — extraurbana secondariaCa (carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)100 (fascia A)50407060
150 (fascia B)50406555
Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)100 (fascia A)50407060
50 (fascia B)50406555
D — urbana di scorrimentoDa (carreggiate separate e interquartiere)10050407060
Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)10050406555
E — urbana di quartiere30definiti dai Comuni (vedi nota)
F — locale30definiti dai Comuni (vedi nota)
Premessa

Attuazione della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 — G.U. n. 222 del 23 settembre 2005.

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Il Presidente della Repubblica, visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; vista la direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002; vista la legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306); vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447; acquisito il parere della Conferenza unificata e i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, emana il seguente decreto legislativo.

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1.

Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi dell'esposizione al rumore ambientale, compreso il fastidio, definisce le competenze e le procedure per:

a)

l'elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3;

b)

l'elaborazione e l'adozione dei piani di azione di cui all'articolo 4, volti ad evitare e a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, in particolare quando i livelli di esposizione possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose;

c)

assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.

2.

Il presente decreto non si applica al rumore generato dalla persona esposta, dalle attività domestiche, proprie o del vicinato, né al rumore sul posto di lavoro prodotto dalla stessa attività lavorativa o a bordo dei mezzi di trasporto o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.

3.

Laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995.

Art. 2

Definizioni

1.

Ai fini del presente decreto si intende per:

a)

«agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

b)

«aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio, esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili leggeri;

c)

«asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

d)

«asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;

e)

«descrittore acustico»: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

f)

«determinazione»: qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;

g)

«effetti nocivi»: gli effetti negativi per la salute umana;

h)

«fastidio»: la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;

i)

«Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;

l)

«Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;

m)

«Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;

n)

«Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22:00 alle 06:00;

o)

«mappatura acustica»: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

p)

«mappa acustica strategica»: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

q)

«piani di azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

r)

«pianificazione acustica»: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

s)

«pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;

t)

«rumore ambientale»: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;

u)

«relazione dose-effetto»: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entità di un effetto nocivo;

v)

«siti di attività industriale»: aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

z)

«valori limite»: un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; essi possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio, nonché riguardo a situazioni esistenti o nuove;

aa)

«zona silenziosa di un agglomerato»: una zona delimitata dall'autorità comunale nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente, non superi un determinato valore limite;

bb)

«zona silenziosa esterna agli agglomerati»: una zona delimitata dalla competente autorità che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.

Art. 3

Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche

1.

Entro il 30 giugno 2007:

a)

l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b)

le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2.

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).

3.

Entro il 30 giugno 2012:

a)

l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;

b)

le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4.

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2011 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

5.

Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6.

Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono riesaminate e, se necessario, rielaborate almeno ogni cinque anni dalla prima elaborazione.

7.

La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8.

Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.

9.

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Piani d'azione

1.

Entro il 18 luglio 2008:

a)

l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b)

le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2.

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1 lettera a).

3.

Entro il 18 luglio 2013:

a)

l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;

b)

le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

4.

Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2013 all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

5.

I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore.

6.

L'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

7.

La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5.

8.

I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, i piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico adottati ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera i), 10, comma 5, 7 e 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9.

Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10.

Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

11.

All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5

Descrittori acustici e loro applicazione

1.

Ai fini dell'elaborazione e della revisione della mappatura acustica e delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 sono utilizzati i descrittori acustici Lden e Lnight calcolati secondo quanto stabilito all'allegato 1.

2.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto, con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sono determinati, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995, i criteri e gli algoritmi per la conversione dei valori limite previsti all'articolo 2 della stessa legge secondo i descrittori Lden e Lnight.

4.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995.

Art. 6

Metodi di determinazione

1.

I valori dei descrittori acustici Lden e Lnight di cui all'articolo 5, comma 1, e gli effetti nocivi dell'inquinamento acustico sono stabiliti secondo i metodi di determinazione e le relazioni dose-effetto definiti rispettivamente all'allegato 2 ed all'allegato 3, nonché sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata.

Art. 7

Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente

1.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:

a)

entro il 30 ottobre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 30 giugno, gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno, gli aeroporti principali e gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b)

entro il 31 dicembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, gli altri agglomerati e gli altri assi stradali e ferroviari principali;

c)

entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d)

entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;

e)

entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.

2.

Per le finalità di cui al comma 1, la regione o la provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

a)

entro il 30 settembre 2005 e, successivamente ogni cinque anni, entro il 31 maggio, i dati di cui al comma 1, lettera a);

b)

entro il 30 novembre 2008 e, successivamente ogni cinque anni, i dati di cui al comma 1, lettera b);

c)

entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d)

entro tre mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

Art. 8

Informazione e consultazione del pubblico

1.

L'informazione relativa alla mappatura acustica, alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, anche avvalendosi delle tecnologie informatiche disponibili.

2.

I soggetti che hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con cui il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i proponenti tengono conto ai fini dell'elaborazione dei piani.

3.

I soggetti di cui al comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.

Art. 9

Modifica degli allegati

1.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, sono modificati gli allegati al presente decreto al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche.

Art. 10

Armonizzazione della normativa

1.

Con decreto del Ministro dell'ambiente è istituito presso il Ministero un comitato tecnico di coordinamento ai fini dell'adozione dei decreti di cui ai commi 3 e 4.

3.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con le amministrazioni competenti, sentita la Conferenza unificata, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con il presente decreto la normativa adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 447 del 1995.

4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modifiche necessarie per coordinare con il presente decreto la normativa adottata ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 447 del 1995.

Art. 11

Sanzioni

1.

Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui agli articoli 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

2.

Gli stessi soggetti che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3.

Gli stessi soggetti che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

5.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Allegato 1 (art. 5, comma 1)

Descrittori acustici (Lden, Lnight)

1.

Livello giorno-sera-notte (Lden). Il livello Lden in decibel (dB) è definito dalla formula:

Allegato 1 — definizione di Lden
Lden = 10 · lg { [ 14·10(Lday/10) + 2·10((Levening+5)/10) + 8·10((Lnight+10)/10) ] / 24 }

dove Lday, Levening e Lnight sono i livelli continui equivalenti a lungo termine ponderati «A» (norma ISO 1996-2:1987) determinati, su un anno solare, rispettivamente sui periodi diurno, serale e notturno. I periodi sono fissati in: diurno 06:00–20:00 (14 ore), serale 20:00–22:00 (2 ore), notturno 22:00–06:00 (8 ore). Si considera il suono incidente e si tralascia quello riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata.

1.2.

Punto di misura. Per la mappatura acustica strategica, in termini di esposizione in prossimità degli edifici, i punti sono posti a 4,0 ± 0,2 m (3,8–4,2 m) dal suolo, sulla facciata più esposta (muro esterno rivolto verso la sorgente e più vicino ad essa). Per altri fini la quota non deve comunque essere inferiore a 1,5 m, riportando i risultati a un'altezza equivalente di 4 m.

2.

Descrittore del rumore notturno. Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A» (ISO 1996-2:1987) relativo a tutti i periodi notturni di un anno solare; la notte è di 8 ore (22:00–06:00), è considerato il suono incidente e il punto di misura è lo stesso usato per Lden.

3.

Descrittori supplementari. Oltre a Lden e Lnight, e se del caso Lday e Levening, possono essere usati descrittori speciali con relativi valori limite (es. sorgente attiva solo per tempo parziale, numero esiguo di eventi, forti componenti di bassa frequenza, LAmax o SEL per la protezione notturna dai picchi, protezione supplementare nei fine settimana o in particolari stagioni, combinazione di rumori da diverse sorgenti, componenti tonali o impulsive marcate).

Allegato 2 (art. 6)

Metodi di determinazione dei descrittori acustici

1.

Introduzione.

1.1.

I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo.

2.

Metodi di calcolo di Lden e Lnight.

2.1.

I metodi di calcolo utilizzabili, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, sono i seguenti:

a)

per il rumore dell'attività industriale: ISO 9613-2 «Acoustics - Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2; General method of calculation». Possono essere ottenuti dati di rumorosità (dati di ingresso) idonei a questa metodologia mediante una delle seguenti tecniche di rilevamento: 1) ISO 8297: 1994 «Acoustics - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for evaluation of sound pressure levels in the environment - Engineering method»; 2) EN ISO 3744: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane»; 3) EN ISO 3746: 1995 «Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping measurement surface over a reflecting plane»;

b)

per il rumore degli aeromobili: documento 29 ECAC.CEAC «Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports», 1997. Tra i diversi approcci per la modellizzazione delle linee di volo, va usata la tecnica di segmentazione di cui alla sezione 7.5 del documento 29 ECAC.CEAC;

c)

per il rumore del traffico veicolare: metodo di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», citato nell'«Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980»;

d)

per il rumore ferroviario: metodo di calcolo ufficiale dei Paesi Bassi pubblicato in «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 November 1996».

2.2.

I metodi di cui al punto 2.1 devono essere adeguati alla definizione di Lden ed Lnight secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 agosto 2003, n. 2003/613/CE.

3.

Metodi di misurazione di Lden e Lnight.

3.1.

Per le operazioni di misura dei descrittori di cui all'allegato 1 si fa riferimento alle norme ISO 1996-2: 1987 e ISO 1996-1: 1982.

3.2.

I dati delle misurazioni effettuate di fronte a una facciata o a un altro elemento riflettente devono essere corretti per escludere il contributo del riflesso di tale facciata o elemento. In linea generale ciò comporta una correzione di −3 dB per le misurazioni.

Allegato 3 (art. 6)

Metodi di determinazione degli effetti nocivi

1.

Le relazioni dose-effetto sono impiegate per determinare gli effetti del rumore sulla popolazione e sono valutate attraverso:

a)

la relazione tra fastidio e Lden per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva;

b)

la relazione tra disturbi del sonno e Lnight per il rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili nonché dell'attività produttiva.

1.2.

Se necessario sono formulate specifiche relazioni dose-effetto per:

a)

le abitazioni con speciale insonorizzazione quali definite nell'allegato 6;

b)

le abitazioni con una facciata silenziosa quali definite nell'allegato 6;

c)

climi/culture diversi;

d)

gruppi vulnerabili della popolazione;

e)

rumore tonale dell'attività industriale;

f)

rumore impulsivo dell'attività industriale e altri casi speciali.

Allegato 4 (art. 3, comma 5)

Requisiti minimi per la mappatura e le mappe strategiche

1.

La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche costituiscono una rappresentazione di dati relativi ad uno dei seguenti aspetti:

a)

la situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico;

b)

il numero stimato di edifici abitativi, scuole e ospedali di una determinata zona che risultano esposti a specifici valori di un descrittore acustico;

c)

il numero stimato delle persone che si trovano in una zona esposta al rumore;

d)

il superamento di un valore limite, utilizzando i descrittori acustici di cui all'art. 5.

2.

La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche possono essere presentate al pubblico in forma di:

a)

grafici;

b)

dati numerici in tabulati;

c)

dati numerici in formato elettronico.

3.

Le mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati riguardano in particolar modo il rumore emesso:

a)

dal traffico veicolare;

b)

dal traffico ferroviario;

c)

dal traffico aeroportuale;

d)

dai siti di attività industriale, inclusi i porti.

4.

Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica fungono da base per:

a)

i dati da trasmettere alla Commissione ai sensi dell'art. 7;

b)

l'informazione da fornire ai cittadini ai sensi dell'art. 8;

c)

i piani d'azione ai sensi dell'art. 4.

5.

I requisiti minimi per le mappe acustiche strategiche e per la mappatura acustica, in relazione ai dati da trasmettere alla Commissione, figurano nell'allegato 6, punti 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 e 2.7.

6.

Per l'informazione ai cittadini ai sensi dell'art. 8 e per l'elaborazione di piani d'azione ai sensi dell'art. 4 sono necessarie informazioni supplementari e più particolareggiate, come:

a)

una rappresentazione grafica;

b)

mappe che visualizzano i superamenti dei valori limite;

c)

mappe di confronto, in cui la situazione esistente è confrontata a svariate possibili situazioni future;

d)

mappe che visualizzano il valore di un descrittore acustico a un'altezza diversa da 4 m, ove opportuno;

e)

la descrizione delle strumentazioni e delle tecniche di misurazione impiegate per la sua redazione, nonché la descrizione dei modelli di calcolo impiegati e della relativa accuratezza.

7.

La mappatura acustica e le mappe acustiche strategiche ad uso locale o nazionale devono essere tracciate utilizzando un'altezza di misurazione di 4 m e intervalli di livelli di Lden e Lnight di 5 dB come definito nell'allegato 6.

8.

Per gli agglomerati devono essere tracciate mappature acustiche distinte per il rumore del traffico veicolare, ferroviario, aereo e dell'attività industriale. Possono essere aggiunte mappature relative ad altre sorgenti di rumore.

Allegato 5 (art. 4, comma 5)

Requisiti minimi dei piani d'azione

1.

I piani d'azione devono comprendere almeno i seguenti elementi:

a)

una descrizione dell'agglomerato, degli assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti principali e delle altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;

b)

l'autorità competente;

c)

il contesto giuridico;

d)

qualsiasi valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;

e)

una sintesi dei risultati della mappatura acustica;

f)

una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare;

g)

un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;

h)

le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione;

i)

gli interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure volte alla conservazione delle aree silenziose;

l)

la strategia di lungo termine;

m)

le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi-efficacia e costi-benefici;

n)

disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.

2.

Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:

a)

pianificazione del traffico;

b)

pianificazione territoriale;

c)

accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;

d)

scelta di sorgenti più silenziose;

e)

riduzione della trasmissione del suono;

f)

misure di regolamentazione o misure economiche o incentivi.

3.

I piani d'azione devono comprendere stime in termini di riduzione del numero di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).

4.

Ai piani d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione per il pubblico.

Allegato 6 (art. 7, comma 1)

Dati da trasmettere alla Commissione

I dati da trasmettere alla Commissione sono i seguenti:

1)

Per gli agglomerati:

1.1)

una descrizione concisa dell'agglomerato: ubicazione, dimensioni, numero di abitanti;

1.2)

l'autorità competente;

1.3)

i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

1.4)

i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

1.5)

il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che vivono nelle abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Le cifre vanno arrotondate al centinaio per eccesso o per difetto (ad esempio: 5.200 = tra 5.150 e 5.249; 100 = tra 50 e 149; 0 = meno di 50). Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a)

insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, ossia insonorizzazione speciale degli edifici da uno o più tipi di rumore ambientale, in combinazione con gli impianti di ventilazione o condizionamento di aria del tipo che consente di mantenere elevati valori di insonorizzazione dal rumore ambientale;

b)

una facciata silenziosa, ossia la facciata delle abitazioni in cui il valore di Lden a 4 m di altezza dal suolo e a 2 m di distanza dalla facciata, per i rumori emessi da una specifica sorgente, sia inferiore di oltre 20 dB a quello registrato sulla facciata avente il valore più alto di Lden. Si dovrebbe, inoltre, precisare in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali, come definiti all'art. 2, contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.6)

il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70, con distinzione fra rumore del traffico veicolare, ferroviario e aereo o dell'attività industriale. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a)

insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

b)

una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5 lettera b). Si dovrebbe precisare, inoltre, in che misura gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali contribuiscono ai fenomeni summenzionati;

1.7)

le mappe strategiche in forma di grafico devono presentare almeno le curve di livello 60, 65, 70 e 75 dB;

1.8)

una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle;

2)

Per gli assi stradali e ferroviari principali e gli aeroporti principali:

2.1)

una descrizione generale della strada, della ferrovia o dell'aeroporto: ubicazione, dimensioni e flussi di traffico;

2.2)

una caratterizzazione dell'area circostante: agglomerati, paesi, campagna o altro, informazioni su assetto territoriale, altre principali sorgenti di rumore;

2.3)

i programmi di contenimento del rumore attuati in passato e le misure antirumore in atto;

2.4)

i metodi di calcolo o di misurazione applicati;

2.5)

il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lden in dB a 4 m di altezza e sulla facciata più esposta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. Si dovrebbe inoltre precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a)

insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

b)

una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera b);

2.6)

il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di persone che occupano abitazioni situate al di fuori degli agglomerati urbani esposte a ciascuno dei seguenti intervalli di livelli di Lnight in dB a 4 m di altezza sulla facciata più esposta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Questi dati potranno altresì essere valutati per la fascia 45-49 anteriormente al 18 luglio 2009. Si dovrebbe, inoltre, precisare, ove possibile e opportuno, quante persone negli intervalli di cui sopra occupano abitazioni dotate di:

a)

insonorizzazione speciale dal particolare rumore in questione, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera a);

b)

una facciata silenziosa, secondo la definizione di cui al punto 1.5, lettera b);

2.7)

la superficie totale, in km² , esposta a livelli di Lden rispettivamente superiori a 55, 65 e 75 dB. Occorre inoltre fornire il numero totale stimato, arrotondato al centinaio, di abitazioni e il numero totale stimato di persone, arrotondato al centinaio, presenti in ciascuna zona. Le cifre includono gli agglomerati. Occorre rappresentare anche le curve di livello 55 e 65 dB su una o più mappe, che devono comprendere informazioni sull'ubicazione di paesi, città e agglomerati all'interno delle curve di livello;

2.8)

una sintesi del piano d'azione che contempli tutti gli aspetti pertinenti di cui all'allegato 5 e che non superi le dieci cartelle.

Premessa

Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo

DM 11 dicembre 1996 — G.U. n. 52 del 4 marzo 1997.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Visto l'art. 2, comma 3, del DPCM 1° marzo 1991; visto l'art. 15, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; considerata l'esigenza di regolare l'applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, decreta.

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali, come definite nel decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991, art. 6, comma 1, ed allegato B, tabella 2, o la cui attività dispiega i propri effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Art. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

impianto a ciclo produttivo continuo
a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione;
impianto a ciclo produttivo continuo esistente
quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto;
ambiente abitativo
quello definito all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Art. 3

Criteri per l'applicazione del criterio differenziale

1.

Fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti di zona fissati a seguito dell'adozione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991 (criterio differenziale) quando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2.

Fermo restando il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera d), e dell'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

3.

Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la strumentazione e le modalità di misura sono quelle previste dall'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1991.

Art. 4

Piani di risanamento

1.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del precedente art. 3, i piani di risanamento, redatti unitamente a quelli delle altre sorgenti in modo proporzionale al rispettivo contributo in termini di energia sonora, sono finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali.

2.

I piani di risanamento aziendali devono essere presentati secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e devono contenere una relazione tecnica da cui risulti: la tipologia e l'entità del rumore presenti; le modalità ed i tempi di risanamento; la stima degli oneri finanziari necessari.

3.

A decorrere dalla data di presentazione del piano di risanamento, il tempo per la relativa realizzazione è fissato in: due anni per gli impianti soggetti alle disposizioni del presente decreto; quattro anni per gli impianti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4.

Agli impianti a ciclo produttivo continuo che, pur non rispettando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, non presentino il piano di risanamento, si applica il disposto dell'art. 15, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

5.

Gli impianti a ciclo produttivo continuo che rispettino il disposto di cui all'art. 3, comma 1, trasmettono al competente ufficio comunale apposita certificazione redatta con le modalità e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6.

Per gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in comuni che abbiano già adottato la classificazione in zone del proprio territorio, il tempo di sei mesi per la presentazione del piano di risanamento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

Controlli e sanzioni

1.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, la mancata ottemperanza al disposto del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 6

Entrata in vigore

1.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Premessa

Inquinamento acustico da traffico ferroviario

DPR 18 novembre 1998, n. 459 — G.U. Serie generale n. 2 del 4 gennaio 1999.

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; visto il DPCM 14 novembre 1997; udito il parere del Consiglio di Stato, emana il seguente regolamento.

Art. 1

Definizioni

1.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a)

infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi, piazzali e sottostazioni elettriche;

b)

infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c)

infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d)

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;

e)

ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;

f)

affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;

g)

variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;

h)

area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;

i)

LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso della costante di tempo «veloce».

Art. 2

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari.

2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:

a)

alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;

b)

alle infrastrutture di nuova realizzazione.

3.

Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del DPCM 14 novembre 1997.

Art. 3

Fascia di pertinenza

1.

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a)

m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

b)

m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2.

Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3.

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.

Art. 4

Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h

1.

Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno. La larghezza del corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

2.

Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova realizzazione.

3.

All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:

a)

50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b)

65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.

5.

Qualora i valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori della tabella C del DPCM 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a)

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b)

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c)

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

7.

I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

Art. 5

Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità non superiore a 200 km/h

1.

Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

a)

50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;

b)

70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;

c)

65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

3.

Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori della tabella C del DPCM 14 novembre 1997 non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

a)

35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;

b)

40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;

c)

45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

5.

I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.

6.

I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione con velocità non superiore a 200 km/h, di quelle realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via prioritaria il risanamento è attuato nell'intera fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, nella fascia A, per tutti gli altri ricettori; all'esterno della fascia A le rimanenti attività di risanamento sono armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 6

Limiti massimi di emissione per il materiale rotabile di nuova costruzione

1.

I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro.

2.

Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale rotabile con velocità di esercizio superiore a 200 km/h la verifica deve essere effettuata ogni cinque anni; la relativa documentazione deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e degli altri organi competenti.

Riepilogo (artt. 3–5)

Fasce di pertinenza e limiti di immissione — Leq in dB(A)

Riepilogo dei limiti di immissione per fascia (sintesi degli artt. 3, 4 e 5)
InfrastrutturaFasciaAmpiezza (m)Scuole*, ospedali, case di cura e di riposoAltri ricettori
DiurnoNotturnoDiurnoNotturno
Esistenti, varianti, affiancamenti e nuove ≤ 200 km/hA10050407060
B15050406555
Nuove > 200 km/hunica25050406555
Allegato A

LAmax del materiale rotabile in servizio dal 1° gennaio 2002

Valori limite di emissione LAmax (art. 6), misurati a 25 m dalla mezzeria del binario, in campo libero, a 3,5 m sul piano del ferro. Il valore di capitolato per il materiale trainante passeggeri a 250 km/h è 88 dB LAmax.

Allegato A — LAmax [dB] tra due successive verifiche (materiale in servizio dal 1° gennaio 2002)
MaterialeVelocitàLAmax (dB)
trainante passeggeri250 km/h90
trainato passeggeri250 km/h88
trainante passeggeri160 km/h85
trainato passeggeri160 km/h83
trainante merci160 km/h85
trainato merci160 km/h90
trainante merci90 km/h84
trainato merci90 km/h89
locomotive diesel80 km/h88
automotrici80 km/h83
Allegato B

LAmax del materiale rotabile in servizio dal 1° gennaio 2012

Valori limite di emissione LAmax (art. 6) per il materiale che entra in servizio dal 1° gennaio 2012. Il valore di capitolato per il materiale trainante passeggeri a 250 km/h è 85 dB LAmax.

Allegato B — LAmax [dB] tra due successive verifiche (materiale in servizio dal 1° gennaio 2012)
MaterialeVelocitàLAmax (dB)
trainante passeggeri250 km/h88
trainato passeggeri250 km/h86
trainante passeggeri160 km/h83
trainato passeggeri160 km/h81
trainante merci160 km/h83
trainato merci160 km/h88
trainante merci90 km/h82
trainato merci90 km/h87
locomotive diesel80 km/h86
automotrici80 km/h81
Premessa

Riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili

DPR 11 dicembre 1997, n. 496.

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili. Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; visto il codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n. 327); visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; udito il parere del Consiglio di Stato, emana il seguente regolamento.

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Il presente decreto fissa le modalità per il contenimento e l'abbattimento del rumore prodotto dagli aeromobili civili nelle attività aeroportuali come definite all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Per quanto riguarda gli aeroporti militari aperti al traffico civile, il presente decreto si applica limitatamente al traffico civile.

Art. 2

Violazione delle procedure antirumore

1.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente contesta all'esercente dell'aeromobile l'avvenuta violazione delle procedure antirumore, rilevata dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.

2.

La gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto.

3.

In caso di violazione delle procedure antirumore in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 1), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, l'esercente dell'aeromobile è sottoposto, a norma dell'articolo 10, comma 3, della stessa legge, ad una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila fino ad un massimo di lire ventimilioni.

4.

Il direttore della circoscrizione aeroportuale competente cura la riscossione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma.

5.

L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio ed il rispetto del disposto del presente decreto. La stessa agenzia invia al Ministero dell'ambiente — Servizio inquinamento acustico, atmosferico e industrie a rischio una relazione, con cadenza almeno semestrale, circa l'attività di controllo effettuata, le tipologie ed entità delle infrazioni rilevate, desunte dalla elaborazione dei dati contenuti negli archivi del sistema di monitoraggio.

Art. 3

Attività di abbattimento e contenimento del rumore

1.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le società e gli enti gestori degli aeroporti predispongono e presentano al comune interessato il piano di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali, redatto in conformità a quanto stabilito dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2.

I comuni recepiscono i contenuti di tali piani nei propri piani di risanamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3.

Il controllo del rispetto dell'attuazione dei piani di cui al comma 1 spetta al Ministero dell'ambiente.

4.

Gli oneri derivanti dalle attività di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dalle attività aeroportuali sono posti a carico dell'ente gestore dell'aeroporto, che vi provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 4

Verifica dei limiti di emissione degli aeromobili

1.

Fermo restando quanto stabilito dalle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di emissioni sonore, gli aeromobili in esercizio sono sottoposti a verifica a cura dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, almeno ogni due anni, per accertarne la rispondenza alla certificazione acustica di cui al decreto del Ministero dei trasporti in data 3 dicembre 1983.

2.

La documentazione relativa deve essere disponibile per eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile.

Art. 5

Limitazioni al traffico aereo notturno

1.

A decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa e dei voli effettuati per il servizio postale con aeromobili che soddisfino ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944). In questi casi è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.

2.

In deroga a quanto stabilito al comma 1, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente, può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a)

siano effettuati con aeromobili che soddisfano ai requisiti acustici previsti dal capitolo 3 di cui al precedente comma 1;

b)

il valore Lva di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera m), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1, conseguito con il rispetto delle procedure standard antirumore.

3.

Nella fascia oraria di cui al comma 1 deve essere comunque assicurata l'agibilità dell'aeroporto per consentire i voli di Stato, sanitari e di emergenza.

Premessa

Emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

DPR 3 aprile 2001, n. 304 — G.U. n. 172 del 26 luglio 2001.

Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il Presidente della Repubblica, visto l'articolo 11, comma 1, della legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447; visto il DPCM 14 novembre 1997; visto il DM 16 marzo 1998; acquisito il parere della Conferenza unificata e udito il parere del Consiglio di Stato, emana il seguente regolamento.

Art. 1

Campo di applicazione

1.

Il presente regolamento disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

1.

Autodromo e Motodromo (di seguito denominato Autodromo): circuito permanente dotato di una o più piste con manto di rivestimento asfaltato, di infrastrutture ed installazioni, appositamente costruito per la preparazione e lo svolgimento di attività o manifestazioni motoristiche secondo le regolamentazioni stabilite dalla Federazione internazionale dell'automobile, dalla Commissione sportiva automobilistica italiana, dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.

2.

Autodromo esistente: quello per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si abbia una delle seguenti condizioni:

a)

sia in esercizio;

b)

siano stati ultimati o siano in corso i lavori di realizzazione;

c)

sia stata autorizzata la realizzazione o vi sia stata una pronuncia favorevole di compatibilità ambientale.

3.

Sedime dell'autodromo, piste motoristiche di prova e per attività sportive: zona costituita da una o più porzioni di territorio, usualmente cintata, all'interno della quale si trovano la pista, le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio.

4.

Pista motoristica di prova e per attività sportive: circuito permanente con manto di rivestimento asfaltato o non, in cui si svolgono le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di altro genere.

5.

Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare, che si svolgono in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, comunque a scarico libero, sono periodicamente definite dalla Federazione Internazionale dell'Automobile.

6.

Manifestazioni di Moto Gran Prix e assimilabili: sono manifestazioni per veicoli concepiti esclusivamente per prove e gare in circuiti e percorsi chiusi. Dette manifestazioni e le caratteristiche di tali veicoli, fra cui le emissioni sonore, sono definite dalla Federazione internazionale motociclistica e dalla Federazione motociclistica italiana.

Art. 3

Limiti

1.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono classificati sorgenti fisse di rumore e, pertanto, soggetti al rispetto dei limiti determinati dai comuni con la classificazione in zone del proprio territorio sulla base del DPCM 14 novembre 1997.

2.

Agli autodromi, alle piste motoristiche di prova e per attività sportive non si applica il disposto dell'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione.

3.

Al di fuori del sedime, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive, fatto salvo il rispetto dei limiti derivanti dalle zonizzazioni effettuate dai comuni ai sensi del DPCM 14 novembre 1997, ovvero, in assenza di detta zonizzazione, dei limiti previsti dall'articolo 6 del DPCM 1° marzo 1991, devono rispettare i seguenti limiti di immissione:

a)

per i nuovi autodromi: 70 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora nel periodo diurno (06:00–22:00); 60 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora nel periodo notturno (22:00–06:00);

b)

per gli autodromi esistenti: 70 dB(A) Leq valutato per l'intero periodo 09:00–18:30; 60 dB(A) Leq per i periodi 18:30–22:00 e 06:00–09:00; 50 dB(A) Leq per il periodo 22:00–06:00; entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, inoltre, 75 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00–22:00; entro otto anni, inoltre, 73 dB(A) Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 06:00–22:00.

Limiti di immissione fuori dal sedime — Leq(A), art. 3 c. 3
AutodromoPeriodo / fascia orariaLeq(A)
NuoviDiurno 06:00–22:00 (valore orario)70
Notturno 22:00–06:00 (valore orario)60
Esistenti09:00–18:3070
18:30–22:00 e 06:00–09:0060
22:00–06:0050
4.

Le attività o manifestazioni motoristiche sportive o di prova diverse da quelle di cui al comma 5 devono essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le 09:00 e le 18:30, prevedendo di regola almeno un'ora di sospensione nel periodo tra le 12:00 e le 15:30. I comuni interessati possono, per particolari esigenze, disporre deroghe alle predette fasce orarie.

5.

Le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, le prove, i test tecnici e le altre manifestazioni motoristiche possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, e per ulteriori sette giorni per gli autodromi nei quali lo svolgimento di prove tecniche per manifestazioni sportive di Formula 1 sia previsto dalle Federazioni internazionali.

6.

Per l'anno 2001 possono essere autorizzate in deroga ai limiti di cui al comma 3 le manifestazioni sportive di Formula 1, Formula 3000, campionato mondiale di Moto Gran Prix e assimilabili, per un periodo massimo di quarantacinque giorni nell'anno solare, comprensivi di prove e gare, sempre che lo svolgimento nell'anno 2001 di tali manifestazioni sia già previsto e definito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7.

Negli autodromi e piste di prova esistenti che non sono sede di gare di Formula 1, Formula 3000, campionato di Moto Gran Prix e assimilabili, possono essere consentite deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare. Per gli autodromi esistenti anche se sede delle predette gare, possono essere consentite deroghe illimitate purché il gestore provveda a realizzare interventi diretti sui ricettori tali da ridurre i valori di immissione all'interno delle abitazioni a 45 dB(A) nel periodo diurno e 35 dB(A) nel periodo notturno.

8.

Le deroghe di cui ai precedenti commi devono essere richieste dai gestori degli autodromi al comune territorialmente competente, il quale le concede sentiti i comuni contigui interessati dal superamento dei valori limite di cui al comma 3. Le aree nelle quali è previsto il superamento dei valori limite ed i relativi comuni di appartenenza sono indicati in una relazione tecnica allegata alla richiesta di deroga.

Art. 4

Metodologie di misura

1.

Le modalità di misura e le relative strumentazioni sono indicate nel DM 16 marzo 1998, recante tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico.

Art. 5

Sistemi di monitoraggio

1.

Al fine di verificare la rispondenza ai limiti di cui all'articolo 3 e per la valutazione della richiesta di concessione di deroga di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, i comuni interessati richiedono ai gestori degli autodromi e delle piste motoristiche di prova e per attività sportive l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore prodotto dalle citate infrastrutture, nelle aree messe a disposizione dai medesimi comuni, sentito l'organo tecnico di controllo ambientale competente. I gestori sono obbligati ad ottemperare alla richiesta. La documentazione relativa deve essere conservata presso i gestori e resa disponibile per le funzioni di controllo da parte degli organi di vigilanza. I gestori degli autodromi trasmettono ai comuni ed alla regione interessati la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista, effettuati secondo quanto previsto, in materia di emissioni sonore, dai regolamenti sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 6

Controlli e sanzioni

1.

Il controllo del rispetto delle disposizioni del presente decreto è effettuato ai sensi e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2.

La mancata ottemperanza del disposto del presente decreto è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 7

Norma transitoria

1.

I comuni interessati, ferma restando l'immediata applicazione delle precedenti disposizioni, sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8

Norma di salvaguardia

1.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Premessa

Legge comunitaria 2008 — estratto in materia di acustica

L. 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) — G.U. n. 161 del 14 luglio 2009. Estratto: di questa legge, che riguarda numerose materie, si riporta il solo articolo 11, in materia di inquinamento acustico.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2008). L'articolo 11 delega il Governo al riordino della disciplina sull'inquinamento acustico, in coerenza con la direttiva 2002/49/CE.

Art. 11

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico

1.

Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2.

I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a)

riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b)

definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE.

3.

I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, secondo la procedura ivi descritta.

4.

Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento.

5.

In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6.

L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Premessa

Legge comunitaria 2009 — estratto in materia di acustica

L. 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) — G.U. n. 146 del 25 giugno 2010. Estratto: di questa legge, che riguarda numerose materie, si riporta il solo articolo 15, che modifica l'articolo 11 della L. 88/2009.

L'articolo 15 ritocca la delega sul riordino dell'inquinamento acustico e detta l'interpretazione autentica sui requisiti acustici passivi degli edifici nei rapporti tra privati.

Art. 15

Modifiche all'articolo 11 della L. 88/2009, in materia di inquinamento acustico

1.

All'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)

al comma 1, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

b)

al comma 2, lettera b), le parole «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché» sono soppresse;

c)

il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»;

d)

dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente: "f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».

Premessa

CAM Edilizia 2025 — adozione e ambito di applicazione

D.M. Ambiente e Sicurezza Energetica 24 novembre 2025 — «Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi». G.U. Serie generale n. 281 del 3 dicembre 2025. I criteri tecnici sono contenuti nell'Allegato 1, parte integrante del decreto.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione progettuale e di gara degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). Si applicano agli affidamenti di servizi di progettazione e direzione lavori e all'esecuzione di lavori per interventi edilizi (costruzione, ristrutturazione, manutenzione, adeguamento), secondo l'Allegato 1.

Il decreto abroga, dalla propria entrata in vigore, il precedente D.M. n. 256 del 23 giugno 2022 e il D.M. correttivo 5 agosto 2024. Entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; ai progetti validati in vigenza del vecchio decreto si applica la disciplina transitoria dell'art. 2. In ambito acustico rileva il criterio 2.3.10 «Prestazioni e benessere (comfort) acustico» dell'Allegato 1, riportato di seguito.

Allegato 1 · § 2.3.10

Prestazioni e benessere (comfort) acustico

Allegato 1 al D.M. 24 novembre 2025, criterio 2.3.10. Si applica a nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, demolizione e ricostruzione, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria.

Criterio

Il progetto deve prevedere che i valori prestazionali dei requisiti acustici passivi dei singoli elementi tecnici dell'edificio (partizioni orizzontali e verticali, facciate, impianti tecnici), definiti dalla norma UNI 11367, corrispondano almeno a quelli della classe II del prospetto 1 e del prospetto 2 di tale norma, fatti salvi i requisiti di legge del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 «Determinazione dei requisiti acustici degli edifici». Quando il presente criterio e il citato decreto prevedano prestazioni differenti per lo stesso indicatore, si considerano da conseguire i valori che prevedono le prestazioni più restrittive tra i due.

Devono essere rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'Appendice B della medesima norma. I singoli elementi tecnici di ospedali e case di cura devono soddisfare il livello di «prestazione superiore» del prospetto A.1 dell'Appendice A e rispettare, inoltre, i valori di «prestazione buona» del prospetto B.1 dell'Appendice B. Le scuole devono soddisfare almeno i valori di requisiti acustici passivi e benessere acustico interno della UNI 11532-2. Le caratteristiche di benessere acustico degli ambienti interni, escluse le scuole, devono rispettare i valori della UNI 11367 — Appendice C.

Per gli edifici esistenti, le prescrizioni si applicano agli interventi di ristrutturazione edilizia totale o parziale che riguardino elementi di separazione tra interno ed esterno o tra unità immobiliari confinanti, oppure la realizzazione di nuove partizioni o impianti. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria va assicurato il miglioramento dei requisiti acustici passivi preesistenti, salvo i casi di esenzione (elementi già conformi, vincoli architettonici o regolamenti locali, impossibilità tecnica) da dimostrare con relazione di un tecnico competente in acustica; anche quando il miglioramento non è possibile, va garantito almeno il mantenimento dei requisiti preesistenti.

Verifica

La Relazione CAM di progetto (criterio 2.1.1) illustra come il progetto ha tenuto conto del criterio e comprende una relazione acustica di calcolo previsionale redatta da un tecnico competente in acustica (L. 447/1995, art. 2, comma 6; D.Lgs. 42/2017). In sede di verifica finale della conformità è prodotta una relazione di collaudo basata su misure acustiche in opera. Per gli interventi su edifici esistenti diversi dalle ristrutturazioni totali o parziali sopra indicate, la stazione appaltante può sostituire la relazione di collaudo con una dichiarazione del tecnico competente in acustica.

Norma tecnica UNI

UNI 11367 — Classificazione acustica delle unità immobiliari

Norma tecnica UNI, soggetta a diritto d'autore: il testo non è riproducibile qui. È una voce di riferimento, richiamata dai CAM edilizia (D.M. 24/11/2025, criterio 2.3.10). Edizione vigente da verificare sul sito UNI.

Definisce la classificazione acustica delle unità immobiliari sulla base dei requisiti acustici passivi verificati in opera (isolamento di facciata, isolamento tra ambienti, rumore di calpestio, rumore degli impianti). I CAM richiedono almeno la classe II (prospetti 1 e 2) e la prestazione «buona» del prospetto B.1; per ospedali e case di cura la prestazione «superiore» del prospetto A.1; il comfort acustico interno è trattato nell'Appendice C.

Il testo completo, i prospetti e i valori si consultano e si acquistano sul sito UNI: store.uni.com (cerca il codice «UNI 11367»).

Norma tecnica UNI

UNI 11532-2 — Caratteristiche acustiche interne, settore scolastico

Norma tecnica UNI, soggetta a diritto d'autore: il testo non è riproducibile qui. È una voce di riferimento, richiamata dai CAM edilizia (D.M. 24/11/2025, criterio 2.3.10) per le scuole. Edizione vigente da verificare sul sito UNI.

Definisce le caratteristiche acustiche interne degli ambienti confinati per il settore scolastico (tempo di riverberazione, intelligibilità del parlato e altri descrittori del comfort acustico delle aule). I CAM impongono alle scuole almeno i valori di requisiti acustici passivi e di benessere acustico interno indicati in questa norma.

Il testo completo e i valori si consultano e si acquistano sul sito UNI: store.uni.com (cerca il codice «UNI 11532-2»).

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